Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
2. Le condizioni per l’iscrizione nell’Albo sono disciplinate nel capo IV. L’iscritto nell’Albo può esercitare la profes- sione in tutto il territorio della Repubblica. 3. L’alta vigilanza sull’esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello. Art. 3 Tutela dei titoli professionali 1. È vietato sia l’uso dei titoli professionali di cui all’articolo 39, sia del termine abbreviato “commercialista” da parte di chi non ne abbia diritto. Art. 4 Incompatibilità 1. L’esercizio della professione di dottorecommercialista ed esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, interme- diaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, banca- rie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle prece- denti; d) dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, conces- sionario della riscossione di tributi; e) dell’attività di promotore finanziario. 2. L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’e- sercizio della professione, ovvero qualora il professioni- sta riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico. 3. L’iscrizione nell’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. 4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferi- mento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Art. 5 Obbligo del segreto professionale 1. Gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto profes- sionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di con- tabilità e di’ bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti. Art. 6 Ordine professionale 1. Gli iscritti nell’Albo e nell’elenco di cui al capo IV costitu- iscono l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L’Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali. 3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, deter- minano la propria organizzazione con appositi rego- lamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia. CAPO II GLI ORDINI TERRITORIALI Art. 7 Circoscrizione dell’Ordine territoriale 1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio pro- fessionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cin- quanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell’Albo e negli elenchi tenuti dall’Ordine medesimo. 2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia. 3. L’assemblea degli iscritti, convocata a norma dell’articolo 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell’Ordine in un ordine territoriale vici- 215
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