Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
31 dicembre 1992, n. 545; d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commis- sario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giu- diziali; e) le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali; f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409 del codice civile; g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento fu- turo e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento; h) la valutazione, in sede di riconoscimento della perso- nalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mo- bili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, se- condo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; l) l’attività di consulenza nella programmazione econo- mica negli enti locali; m) l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a fi- nanziamenti pubblici; n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanzia- menti pubblici erogati alle imprese; o) la redazione e la asseverazione delle informative am- bientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti: q) le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo. q-bis) l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo è ri- conosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tribu- tarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché ese- cuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali; d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile; e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del testo unico delle disposizioni legislative e regola- mentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di- cembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni; 5. L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prero- gative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi. Art. 2 Esercizio della professione 1. Ai fini dell’esercizio della professione di cui all’articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragio- niere commercialista e l’esperto contabile siano iscritti nell’Albo. 214
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