Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia

CAPO I DISPOSIZIONE GENERALI Art. 1 Oggetto della professione 1. Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato “Albo”, è rico- nosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economi- che, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. 2. In particolare, formano oggetto della professione le se- guenti attività: a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patri- moni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla at- tendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commer- ciali, enti non commerciali ed enti pubblici. 3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dal192 la legge o richiesta dall’ utorità giudiziaria, am- ministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendi- contazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche; b) le valutazioni di azienda; c) l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 213 DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005, n. 139 Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed, in particolare, gli articoli 2, 3 e 6; SENTITI i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispet- tivamente, in data 21 giugno 2005 e 22 giugno 2005; RITENUTO di accogliere le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi con i principi espressi dalla legge di delegazione; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca; EMANA il seguente decreto legislativo:

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